Art. 30 Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattoria didattica 1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I «Agriturismo ed attivita' connesse» o dal Titolo II «Fattorie didattiche», sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica. 2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalita' per l'iscrizione.