Art. 30 
Elenchi provinciali  degli  operatori  agrituristici  e  di  fattoria
                              didattica 
    1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei  requisiti  previsti
dal Titolo I «Agriturismo ed attivita'  connesse»  o  dal  Titolo  II
«Fattorie didattiche», sono iscritti in un elenco unico, istituito da
ciascuna Provincia, suddiviso  rispettivamente  nella  sezione  degli
operatori agrituristici e nella sezione degli operatori  di  fattoria
didattica. 
    2. La Giunta regionale determina i criteri  e  le  modalita'  per
l'iscrizione.