Art. 11 
 
                    Partecipazione e pubblicita' 
 
    1. Le attivita' legislative e amministrative della  Regione  sono
informate ai principi della trasparenza e  della  partecipazione  dei
cittadini, delle  formazioni  sociali,  delle  autonomie  funzionali,
degli enti e delle associazioni. 
    2. Ai fini  della  piena  applicazione  delle  norme  di  cui  al
presente articolo, i poteri e le attivita' regionali sono  esercitati
con la piu' ampia pubblicita' per consentire  la  massima  diffusione
delle informazioni, degli atti e dei documenti. 
    3. Con legge regionale sono individuati gli organi e  gli  uffici
preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2. 
    4. Le leggi, i  regolamenti  ed  i  provvedimenti  amministrativi
generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione Campania.  Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza  la
Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il  bilancio  sul
proprio sito web. Stesso adempimento garantisce  per  enti,  agenzie,
aziende,  societa'  e  consorzi,   anche   interregionali,   comunque
dipendenti  o  partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  Regione.
Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli
organi sociali, di amministrazione  e  controllo  ed  il  numero  dei
dipendenti.