Art. 11 Partecipazione e pubblicita' 1. Le attivita' legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni. 2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attivita' regionali sono esercitati con la piu' ampia pubblicita' per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti. 3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2. 4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.