Art. 5 
 
          Semplificazione degli adempimenti amministrativi 
 
    1.  Per  il  perseguimento  di  obiettivi  di  semplificazione  e
snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano
l'attivita' agricola, la giunta regionale, d'intesa con la conferenza
permanente Regione-Autonomie locali di cui  alla  legge  regionale  3
giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi
in materia di attribuzione e di delega agli enti locali», individua i
procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i  quali  e'
ammessa la  presentazione  di  istanza  per  il  tramite  dei  centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 14, comma
6, del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99  «Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo  2003,  n.
38». 
    2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale
entro il termine stabilito per ciascun  procedimento,  ai  sensi  del
comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza  gia'  istruita  da
parte dei centri autorizzati di assistenza  agricola;  decorso  detto
termine, che non puo' eccedere i  centottanta  giorni,  l'istanza  si
considera accolta. 
    3. La giunta regionale definisce le modalita' di  certificazione,
da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di
inoltro  dell'istanza  alla  pubblica  amministrazione  competente  e
dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.