Art. 5 Semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attivita' agricola, la giunta regionale, d'intesa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali», individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali e' ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38». 2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza gia' istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non puo' eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta. 3. La giunta regionale definisce le modalita' di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.