Art. 6 
 
  Modifiche all'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 
  «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura» 
 
    1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale  9  novembre
2001, n. 31 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale,  sito  presso  la
sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini  della
decorrenza  dei  relativi  effetti  giuridici,  vengono   pubblicati,
mediante affissione, gli atti per i quali la legge  o  i  regolamenti
prevedono tale forma di pubblicita'.».