Art. 6 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura» 1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicita'.».