Art. 17 
 
       Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 
della legge regionale n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi
                              di E.R.P. 
 
    1. L'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2001,  n.
76  recante  «Norme  per  l'alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica» deve interpretarsi nel senso  che  i  proventi
delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versati
sul  conto  corrente  di  contabilita'  speciale  presso  la  Sezione
Provinciale   di   Tesoreria,   pur   rimanendo   formalmente   nella
disponibilita' degli enti proprietari, appartengono alla Regione.  La
Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione
dei proventi nella misura dell'80 per cento per la  realizzazione  di
interventi finalizzati alla  riqualificazione  e  all'incremento  del
patrimonio abitativo pubblico,  in  conformita'  alla  programmazione
regionale sull'edilizia residenziale  pubblica  e  sulla  base  delle
esigenze  territoriali  delle  singole   Aziende   Territoriali   per
l'Edilizia  Residenziale.  I  proventi  messi  a  disposizione  delle
singole Aziende Territoriali per l'Edilizia  Residenziale,  ai  sensi
del  periodo  precedente,  costituiscono   una   erogazione   di   un
finanziamento regionale per la riqualificazione  e  l'incremento  del
patrimonio abitativo pubblico.