Art. 17 Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P. 1. L'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76 recante «Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» deve interpretarsi nel senso che i proventi delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente di contabilita' speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella disponibilita' degli enti proprietari, appartengono alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella misura dell'80 per cento per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, in conformita' alla programmazione regionale sull'edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I proventi messi a disposizione delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del periodo precedente, costituiscono una erogazione di un finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico.