Art. 19 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo. 
      
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
      L'Aquila, 19 agosto 2009 
 
                               CHIODI