Art. 11 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
    1. In caso di mancato  adempimento  da  parte  del  Comune  delle
attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere c)  ed  e),  la  Giunta
regionale, tramite l'Assessore regionale  competente  in  materia  di
normativa antisismica,  diffida  il  Comune  a  provvedere  entro  un
congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga  motivata
da ragioni d'urgenza. Decorso  tale  termine,  la  Giunta  regionale,
tramite l'Assessore regionale medesimo, sentito l'ente  inadempiente,
adotta  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  lo   svolgimento
dell'attivita' non realizzata,  anche  attraverso  la  nomina  di  un
commissario. 
    2. In caso di mancato  adempimento  da  parte  del  Comune  delle
attivita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  f),  la  Giunta
regionale, sentito il Consiglio delle autonomie  locali,  assegna  al
Comune,  tramite  l'Assessore  regionale  competente  in  materia  di
normativa  antisismica,  un  congruo  termine  per   provvedere   non
inferiore  a  trenta  giorni,  salvo  deroga  motivata   da   ragioni
d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito  l'ente
inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali,  adotta,  tramite
l'Assessore  regionale  medesimo,  i   provvedimenti   necessari   ad
assicurare  lo  svolgimento  dell'attivita'  non  realizzata,   anche
attraverso la nomina di un commissario. 
    3. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono posti
a carico del bilancio dell'ente inadempiente.