Art. 12 Sistema sanzionatorio 1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. 2. Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventi edilizi realizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 10.