Art. 12 
 
                        Sistema sanzionatorio 
 
    1.  Alla  presente  legge  si  applica  il  regime  sanzionatorio
previsto, in caso di  violazione  delle  norme  che  disciplinano  la
costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II,  sezione  II  e
capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
380/2001. 
    2. Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo  II,
sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001, sono svolte  dalle  corrispondenti  strutture
comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano
alle opere e agli interventi  edilizi  realizzati  dalla  Regione  ai
sensi dell'art. 10.