Art. 11 Addestramento ed educazione 1. L'attivita' di addestramento di animali e' sottoposta a vigilanza veterinaria permanente. 2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; e' vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici. 3. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressivita'. 4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attivita' al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda USL di riferimento. 5. Gli addestratori registrano la loro attivita', con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro e' vidimato dall'azienda USL. 6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della presente legge.