Art. 11 
 
                     Addestramento ed educazione 
 
    1. L'attivita'  di  addestramento  di  animali  e'  sottoposta  a
vigilanza veterinaria permanente. 
    2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze,  percosse
o costrizione fisica, in  ambienti  che  impediscano  all'animale  di
manifestare i comportamenti tipici della specie; e' vietato l'uso  di
collari con punte, elettronici o elettrici. 
    3. E' vietata  ogni  forma  di  addestramento  teso  ad  esaltare
l'aggressivita'. 
    4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo,  professionale
o  privato,  devono  dare  comunicazione  di  inizio  della   propria
attivita' al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda
USL di riferimento. 
    5. Gli addestratori registrano la loro attivita', con  i  dati  e
gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale  o  gruppo  di
animali  soggetti  all'addestramento;   il   registro   e'   vidimato
dall'azienda USL. 
    6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti
a specie selvatiche salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3,  della
presente legge.