Art. 12 
 
                        Esposizione e vendita 
 
    1. La vendita degli animali  deve  avvenire  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla presente legge. 
    2. Non e' consentita la vendita di cani al di sotto dei tre  mesi
di eta' e di gatti al di sotto dei due mesi di eta'. 
    3. Gli esercizi commerciali in  sede  fissa  hanno  l'obbligo  di
tenere gli  animali  in  esposizione  per  non  piu'  di  cinque  ore
giornaliere e con le modalita' previste dal regolamento; a tal  fine,
l'esercizio deve disporre di  adeguati  spazi  per  il  riposo  degli
animali quando sia trascorso il periodo di esposizione. 
    4. Le attivita' commerciali in forma  ambulante  ed  occasionale,
inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo  di
tenere gli stessi in esposizione per non piu' di dodici ore e con  le
modalita' previste dal regolamento in relazione alla specie  ed  alle
condizioni ambientali. 
    5. Non e' consentita la  permanenza  negli  esercizi  commerciali
fissi o in forma ambulante di cani e gatti per piu' di trenta  giorni
in attesa di vendita. 
    6. E' fatto obbligo per chiunque  vende  un  animale  di  fornire
adeguate  istruzioni  per  il  mantenimento,  anche  avvalendosi   di
apposite schede tecniche da consegnare  all'acquirente  previa  presa
d'atto. 
    7. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza
degli animali posti  in  vendita  e  l'identificazione  degli  stessi
laddove obbligatoria. 
    8. Il titolare dell'esercizio commerciale  deve  avere  specifica
competenza  e  conoscenza  in  materia   di   gestione   tecnica   ed
igienico-sanitaria  degli  animali  acquisita   attraverso   apposito
percorso  formativo  documentabile.  La  Giunta  regionale  promuove,
d'intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria,  percorsi
formativi  ed  attivita'  di  formazione  professionale   a   cadenza
periodica finalizzati a  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni
della presente legge nell'esercizio del commercio di animali.