Art. 12 Esposizione e vendita 1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Non e' consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di eta' e di gatti al di sotto dei due mesi di eta'. 3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non piu' di cinque ore giornaliere e con le modalita' previste dal regolamento; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione. 4. Le attivita' commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non piu' di dodici ore e con le modalita' previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali. 5. Non e' consentita la permanenza negli esercizi commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti per piu' di trenta giorni in attesa di vendita. 6. E' fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto. 7. E' fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l'identificazione degli stessi laddove obbligatoria. 8. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le aziende USL e le associazioni di categoria, percorsi formativi ed attivita' di formazione professionale a cadenza periodica finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge nell'esercizio del commercio di animali.