Art. 14 
 
                         Mostre e spettacoli 
 
    1. Sono consentite forme  di  spettacolo  o  intrattenimento  con
l'utilizzo di animali entro i limiti della presente legge. 
    2. Sono  fatte  salve  le  manifestazioni  storiche  e  culturali
registrate di cui all'art. 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche
e l'attivita' circense. 
    3. La detenzione degli animali impiegati nelle attivita' circensi
e' soggetta alla tutela  prevista  nella  Convenzione  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche  minacciate
di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della  legge  19  dicembre
1975, n. 874. 
    4.  E'  consentita  la  mostra  di  animali  nel  rispetto  delle
disposizioni della presente legge; e' comunque vietata  l'esposizione
di cani e gatti di eta' inferiore ai quattro mesi. 
    5. Le attivita'  di  cui  ai  commi  2  e  4,  sono  soggette  ad
autorizzazione del comune su parere dell'azienda USL.