Art. 14 Mostre e spettacoli 1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali entro i limiti della presente legge. 2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate di cui all'art. 15, le manifestazioni agricolo-zootecniche e l'attivita' circense. 3. La detenzione degli animali impiegati nelle attivita' circensi e' soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874. 4. E' consentita la mostra di animali nel rispetto delle disposizioni della presente legge; e' comunque vietata l'esposizione di cani e gatti di eta' inferiore ai quattro mesi. 5. Le attivita' di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell'azienda USL.