Art. 16 
 
              Attivita' e terapie assistite da animali 
 
    1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi  assistenziali  o
terapeutici deve  avvenire  nel  rispetto  delle  disposizioni  della
presente legge. E' vietato  il  ricorso  ad  animali  selvatici  e  a
cuccioli di eta' inferiore a sei mesi. 
    2. La  programmazione  e  l'attuazione  di  attivita'  e  terapie
assistite da animali devono avvenire sotto il controllo  dell'azienda
USL. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce i  requisiti  degli
operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi.