Art. 16 Attivita' e terapie assistite da animali 1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di eta' inferiore a sei mesi. 2. La programmazione e l'attuazione di attivita' e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda USL. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi.