Art. 3 
 
        Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 
           recante «Interventi della Provincia autonoma di 
              Bolzano per il sostegno di rifugi alpini» 
 
    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge  provinciale
7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «a) contributi a fondo perduto fino al 70 per cento  della  spesa
ammessa;».