Art. 5 
 
      Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 
              recante «Ordinamento della professione di 
                maestro di sci e delle scuole di sci» 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 3 della  legge  provinciale  19  febbraio
2001, n. 5, e successive modifiche, e' abrogato. 
    2. Il comma 7 dell'art. 8 della  legge  provinciale  19  febbraio
2001, n. 5, e' cosi' sostituito: 
    «7. L'esercizio dell'attivita' di maestro di sci per  un  periodo
di tempo complessivamente non superiore a quindici  giorni  all'anno,
da parte di maestri di sci provenienti con propri  clienti  da  altri
Stati, Regioni o dalla Provincia di Trento,  deve  essere  comunicato
per iscritto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' al
collegio provinciale.». 
    3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge  provinciale  19  febbraio
2001, n. 5, e' cosi' sostituito: 
    «1. I maestri di sci abilitati  all'esercizio  della  professione
nelle discipline di cui all'art. 3, comma 1, e nelle qualificazioni e
specializzazioni di cui all'art. 10, comma 1, nonche' gli  assistenti
di scuola di sci di cui all'art. 3, comma  2,  devono  frequentare  i
corsi  di  aggiornamento   obbligatori   organizzati   dal   collegio
provinciale dei maestri di sci.». 
    4. La lettera a) del comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale
19 febbraio 2001, n. 5, e' cosi' sostituita: 
    «a) la scuola di sci  deve  essere  formata  da  maestri  di  sci
iscritti  a  seconda  della   disciplina   della   scuola   richiesta
nell'elenco dei maestri di sci dell'albo provinciale  in  numero  non
inferiore a dieci, salve eventuali deroghe da concedersi di volta  in
volta  dall'assessore  provinciale  competente,  qualora  nella  zona
interessata non esista ancora una  scuola  di  sci  nella  disciplina
richiesta e valutato il relativo fabbisogno;». 
    5. Il comma 2 dell'art. 19 della legge  provinciale  19  febbraio
2001, n. 5, e' cosi' sostituito: 
    «2. I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente,
senza l'intermediazione di una  scuola  di  sci,  devono  comunicarlo
prima dell'inizio dell'attivita' stagionale  al  consiglio  direttivo
del  collegio  provinciale,  all'ufficio  provinciale  competente  in
materia e all'organizzazione del turismo competente territorialmente,
con l'indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni  e
specializzazioni, del numero di codice  fiscale,  della  sede  e  dei
recapiti, del territorio di competenza,  delle  tariffe  applicate  e
dell'avvenuta assicurazione della responsabilita' civile per i  danni
alla persona e alle cose dell'allievo e di terzi.». 
    6. Il comma 2 dell'art. 24 della legge  provinciale  19  febbraio
2001, n. 5, e' cosi' sostituito: 
    «2. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti  i  criteri  per
l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la
documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande.».