Art. 6.

                         Sviluppo aziendale



   1.  Al  fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto
da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditivita' sono
oggetto  di  contributo  le  seguenti tipologie di intervento dirette
allo sviluppo delle attivita' agricole aziendali primarie:
    a)  opere  di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo
aziendale,  nelle  fasi  di  produzione  e  di  trasformazione, anche
finalizzate  ad attivita' agrituristiche, incremento della superficie
aziendale;
    b)  impianto  di colture arboree specializzate, compresa la vite,
limitatamente    alle    operazioni    di   reimpianto,   rinnovo   e
ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli
realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;
    c)   acquisto  e  realizzazione  di  mezzi  mobili,  di  impianti
semimobili  e  fissi  aziendali  e  interaziendali per la produzione,
conservazione,  trasformazione  dei  prodotti  agricoli, zootecnici e
forestali,  acquisto  di  macchinari  e  attrezzature  e  adeguamento
tecnologico  di  quelli  in  dotazione,  nonche' acquisto di bestiame
iscritto ai libri genealogici;
    d)  adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con
particolare  riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale
e  ai  parchi  naturali,  realizzazione  di  strutture di stoccaggio,
trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;
    e)  adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione,
a  realizzare  recuperi o risparmi di energia e a produrre energia da
fonti rinnovabili;
    f)    rimboschimenti,    miglioramenti    forestali,   interventi
selvi-colturali,  opere  accessorie  e  di  viabilita'  forestale, se
relative  a  interventi  aventi  preminenti  finalita'  produttive  e
ambientali;

    g)  opere  di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per
la  sicurezza  dei  lavoratori,  realizzazione  e implementazione dei
sistemi informativi aziendali;
    h)  introduzione  di  pratiche agricole innovative e di colture a
destinazione non alimentare;
    i)  interventi  di  diversificazione  aziendale,  compresi quelli
finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti
per   l'allevamento   della   fauna   selvatica,   l'acquacoltura   e
l'apicoltura.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  finalizzati alla
riduzione   dei   costi   di  produzione,  al  miglioramento  e  alla
diversificazione   delle   produzioni,  allo  sviluppo  di  attivita'
economiche  e  alla  creazione  di  posti di lavoro, al miglioramento
delle condizioni di operativita' delle aziende agricole, al risparmio
energetico e alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.
   3.  E'  promosso  lo  sviluppo  di  cooperative  di  garanzia e di
consorzi fidi e di credito.
   4. Per le finalita' di cui al comma 3 sono erogati contributi per:
    a)  la  formazione  e  l'integrazione  del  fondo  rischi  o  del
patrimonio  di garanzia destinati ad assicurare alle aziende agricole
socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
    b)   il   concorso   al  pagamento  degli  interessi  relativi  a
finanziamenti,  assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e
consorzi, concessi alle aziende agricole socie;
    c)  l'attivita'  di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a
favore di aziende agricole socie.