Art. 6.
Sviluppo aziendale
1. Al fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto
da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditivita' sono
oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette
allo sviluppo delle attivita' agricole aziendali primarie:
a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo
aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche
finalizzate ad attivita' agrituristiche, incremento della superficie
aziendale;
b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite,
limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e
ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli
realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;
c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti
semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione,
conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e
forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento
tecnologico di quelli in dotazione, nonche' acquisto di bestiame
iscritto ai libri genealogici;
d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con
particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale
e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio,
trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;
e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione,
a realizzare recuperi o risparmi di energia e a produrre energia da
fonti rinnovabili;
f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi
selvi-colturali, opere accessorie e di viabilita' forestale, se
relative a interventi aventi preminenti finalita' produttive e
ambientali;
g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per
la sicurezza dei lavoratori, realizzazione e implementazione dei
sistemi informativi aziendali;
h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a
destinazione non alimentare;
i) interventi di diversificazione aziendale, compresi quelli
finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti
per l'allevamento della fauna selvatica, l'acquacoltura e
l'apicoltura.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla
riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e alla
diversificazione delle produzioni, allo sviluppo di attivita'
economiche e alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento
delle condizioni di operativita' delle aziende agricole, al risparmio
energetico e alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.
3. E' promosso lo sviluppo di cooperative di garanzia e di
consorzi fidi e di credito.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 sono erogati contributi per:
a) la formazione e l'integrazione del fondo rischi o del
patrimonio di garanzia destinati ad assicurare alle aziende agricole
socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a
finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e
consorzi, concessi alle aziende agricole socie;
c) l'attivita' di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a
favore di aziende agricole socie.