Art. 7.

                    Organizzazioni dl produttori



   1.  Le  organizzazioni  di  produttori  agricoli sono riconosciute
dalla  Regione  in  base  alla normativa nazionale. Con deliberazione
della  Giunta  regionale sono stabilite le modalita' applicative e le
procedure per il riconoscimento e la revoca.
   2.   E'  istituito  presso  la  Giunta  regionale  l'elenco  delle
organizzazioni  di  produttori agricoli, diviso per settori, cui sono
iscritte le organizzazioni riconosciute.
   3.  La  Regione  puo'  concedere alle organizzazioni di produttori
riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita'.
   4. La Regione puo' altresi' concedere aiuti alle organizzazioni di
produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei
prodotti  e  l'immissione  degli  stessi  sul  mercato  in misura non
inferiore  al  75  per  cento della produzione degli aderenti, per la
realizzazione di programmi operativi riguardanti:
    a)   la   programmazione   della   produzione   e   l'adeguamento
quali-quantitativo della stessa alla domanda;
    b) la riduzione dei costi di produzione;
    c)  l'assistenza  tecnica  e  lo  sviluppo di sistemi di supporto
informatici.