Art. 7.
Organizzazioni dl produttori
1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute
dalla Regione in base alla normativa nazionale. Con deliberazione
della Giunta regionale sono stabilite le modalita' applicative e le
procedure per il riconoscimento e la revoca.
2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle
organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono
iscritte le organizzazioni riconosciute.
3. La Regione puo' concedere alle organizzazioni di produttori
riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita'.
4. La Regione puo' altresi' concedere aiuti alle organizzazioni di
produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei
prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non
inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la
realizzazione di programmi operativi riguardanti:
a) la programmazione della produzione e l'adeguamento
quali-quantitativo della stessa alla domanda;
b) la riduzione dei costi di produzione;
c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto
informatici.