Art. 7. Organizzazioni dl produttori 1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca. 2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute. 3. La Regione puo' concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita'. 4. La Regione puo' altresi' concedere aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti: a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda; b) la riduzione dei costi di produzione; c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.