Art. 8.

          Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura



   1.  La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e
l'avvio  di  nuove  imprese  agricole  attraverso  programmi dedicati
comprendenti  un  insieme di servizi di accompagnamento, formazione e
sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.
   2.  I  programmi  di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le
aziende  condotte  da  giovani  di  eta'  inferiore  a quaranta anni,
nonche'  le  nuove  aziende  agricole  che  si  sviluppano nelle aree
montane di cui all'art. 37 del regolamento (CE) 1698/2005.
   3.  La  Regione,  per  facilitare l'accesso ai programmi di cui al
comma  1,  promuove  l'applicazione  di  procedure  unificate,  anche
attraverso il SIARL.