Art. 8.
Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura
1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e
l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi dedicati
comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e
sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le
aziende condotte da giovani di eta' inferiore a quaranta anni,
nonche' le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree
montane di cui all'art. 37 del regolamento (CE) 1698/2005.
3. La Regione, per facilitare l'accesso ai programmi di cui al
comma 1, promuove l'applicazione di procedure unificate, anche
attraverso il SIARL.