Art. 9.
Sostegno al sistema agroalimentare biologico
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione
dell'agricoltura sostenibile sono promosse la produzione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti
ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica e
integrata.
2. Per la finalita' di cui al comma 1 sono altresi' concessi
contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a:
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole, anche in
fase di conversione;
b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
c) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e
trasformazione biologici;
d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
e) educazione alimentare;
f) ricerche di mercato;
g) riduzione dei costi sostenuti per le attivita' di controllo
effettuate, a garanzia dei consumatori, secondo la normativa
comunitaria.
3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono concessi
a enti pubblici, associazioni di produttori, organizzazioni
professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri
organismi e realta' operanti nel settore agricolo secondo criteri
determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Al fine di consentire ai consumatori e alle imprese di
trasformazione e commercializzazione l'identificazione certa delle
aziende agricole che adottano le metodologie dell'agricoltura
biologica, sono istituiti presso la Giunta regionale:
a) l'elenco regionale degli operatori biologici, articolato per
province e suddiviso in sezioni;
b) l'elenco regionale delle associazioni dei produttori e degli
operatori biologici.
5. La Giunta regionale procede all'aggiornamento annuale degli
elenchi di cui al comma 4 e ne cura la diffusione e la
pubblicizzazione presso i consumatori e gli operatori del sistema
agroalimentare.