Art. 9.

            Sostegno al sistema agroalimentare biologico



   1.  Al  fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione
dell'agricoltura    sostenibile    sono   promosse   la   produzione,
trasformazione,   conservazione  e  commercializzazione  di  prodotti
ottenuti  con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica e
integrata.
   2.  Per  la  finalita'  di  cui  al comma 1 sono altresi' concessi
contributi per la realizzazione di specifici programmi relativi a:
    a)  assistenza  tecnica di base per le aziende agricole, anche in
fase di conversione;
    b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
    c)  informazione  e  divulgazione  sui  metodi  di  produzione  e
trasformazione biologici;
    d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
    e) educazione alimentare;
    f) ricerche di mercato;
    g)  riduzione  dei  costi sostenuti per le attivita' di controllo
effettuate,   a   garanzia  dei  consumatori,  secondo  la  normativa
comunitaria.
   3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono concessi
a   enti   pubblici,   associazioni   di  produttori,  organizzazioni
professionali  agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri
organismi  e  realta'  operanti  nel settore agricolo secondo criteri
determinati con deliberazione della Giunta regionale.
   4.  Al  fine  di  consentire  ai  consumatori  e  alle  imprese di
trasformazione  e  commercializzazione  l'identificazione certa delle
aziende   agricole   che  adottano  le  metodologie  dell'agricoltura
biologica, sono istituiti presso la Giunta regionale:
    a)  l'elenco  regionale degli operatori biologici, articolato per
province e suddiviso in sezioni;
    b)  l'elenco  regionale delle associazioni dei produttori e degli
operatori biologici.
   5.  La  Giunta  regionale  procede all'aggiornamento annuale degli
elenchi   di   cui   al  comma  4  e  ne  cura  la  diffusione  e  la
pubblicizzazione  presso  i  consumatori  e gli operatori del sistema
agroalimentare.