Art. 5.
                         Iniziative ammesse
    1. Sono ammessi a contributo:
      a)  la  realizzazione  di  nuovi  alberghi,  locande, campeggi,
villaggi  turistici,  ostelli  per  la  gioventu',  rifugi  alpini  o
escursionistici, stabilimenti balneari;
      b)  la  ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il
miglioramento,  comprensivi  degli arredi e delle attrezzature, delle
strutture ricettive e turistiche di cui all'art. 3, lettere a) e b);
      c)  l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui egli
esercita  da almeno tre anni attivita' di albergo, locanda, residenza
turistico-alberghiera, campeggio, villaggio turistico, purche' non vi
siano  col  proprietario  rapporti di parentela, di affinita' fino al
quarto  grado  o di matrimonio. Sono altresi' ammessi gli acquisti di
immobili con destinazione d'uso recettiva proposti da soggetti che da
almeno tre anni gestiscono attivita' alberghiere o all'aria aperta;
      d)  la creazione e la qualificazione di strutture, attrezzature
e impianti complementari alla ricettivita', volti alla valorizzazione
delle risorse turistiche di base.