Art. 5. Iniziative ammesse 1. Sono ammessi a contributo: a) la realizzazione di nuovi alberghi, locande, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventu', rifugi alpini o escursionistici, stabilimenti balneari; b) la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui all'art. 3, lettere a) e b); c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui egli esercita da almeno tre anni attivita' di albergo, locanda, residenza turistico-alberghiera, campeggio, villaggio turistico, purche' non vi siano col proprietario rapporti di parentela, di affinita' fino al quarto grado o di matrimonio. Sono altresi' ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso recettiva proposti da soggetti che da almeno tre anni gestiscono attivita' alberghiere o all'aria aperta; d) la creazione e la qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettivita', volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.