Art. 6. Soggetti destinatari e misura del contributo 1. I contributi che prevedono la riduzione del tasso di interesse da applicare a mutui di durata decennale contratti da Istituti di credito convenzionati con la Regione sono concessi: a) per le iniziative di cui all'art. 5, lettere a), b) e c), alle piccole e medie imprese titolari, o realizzatrici, delle attivita' ivi indicate, in possesso dei recquisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997; b) per le iniziative di cui all'art. 5, lettera d), agli enti locali che realizzano gli interventi ivi descritti. 2. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo non puo' superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un limite minimo di spesa di 80 milioni e massimo di 2,5 miliardi. 3. La misura del contributo regionale e' data dalla differenza tra la rata calcolata nel piano di ammortamento allo specifico tasso di riferimento effettivo annuo posticipato, comprensivo di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di credito, periodicamente fissato dal Ministero del tesoro, vigente alla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la rata calcolata, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto del 40 per cento. 4. Il contributo decorre dalla data di stipulazione del relativo contratto definitivo di finanziamento e viene corrisposto in rate semestrali costanti posticipate direttamente all'Istituto finanziatore. A tal fine l'Istituto di credito trasmette alla Regione copia dei contratti condizionato e definitivo di mutuo, con il piano di ammortamento calcolato secondo quanto stabilito al comma 3.