Art. 6.
            Soggetti destinatari e misura del contributo
    1. I contributi che prevedono la riduzione del tasso di interesse
da  applicare  a  mutui  di durata decennale contratti da Istituti di
credito convenzionati con la Regione sono concessi:
      a)  per  le  iniziative di cui all'art. 5, lettere a), b) e c),
alle  piccole  e  medie  imprese  titolari,  o  realizzatrici,  delle
attivita'  ivi  indicate,  in  possesso  dei  recquisiti previsti dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
18 settembre 1997;
      b)  per  le iniziative di cui all'art. 5, lettera d), agli enti
locali che realizzano gli interventi ivi descritti.
    2.  L'ammontare  dei mutui ammessi a contributo non puo' superare
il  70  per  cento  della  spesa  ritenuta ammissibile, con un limite
minimo di spesa di 80 milioni e massimo di 2,5 miliardi.
    3.  La  misura  del contributo regionale e' data dalla differenza
tra  la rata calcolata nel piano di ammortamento allo specifico tasso
di riferimento effettivo annuo posticipato, comprensivo di ogni onere
accessorio  a favore dell'Istituto di credito, periodicamente fissato
dal  Ministero  del  tesoro,  vigente  alla  data di stipulazione del
contratto  definitivo  di  mutuo  e  la  rata calcolata, nel piano di
ammortamento,  allo  stesso  tasso  di riferimento ridotto del 40 per
cento.
    4.  Il contributo decorre dalla data di stipulazione del relativo
contratto  definitivo  di  finanziamento  e viene corrisposto in rate
semestrali    costanti    posticipate    direttamente    all'Istituto
finanziatore. A tal fine l'Istituto di credito trasmette alla Regione
copia  dei contratti condizionato e definitivo di mutuo, con il piano
di ammortamento calcolato secondo quanto stabilito al comma 3.