Art. 9 Competenze dei comuni (Art. 3, commi 48, 49, 50 e 51, legge regionale n. 1/2000) 1. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi seguenti nel rispetto dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Regione. 2. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a: a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione; b) formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi da effettuare con le modalita' operative previste dalle norme emanate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), e dell'art. 28, comma 3; c) promozione della mobilita' degli assegnatari; d) gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo. 3. Spettano altresi' ai comuni le funzioni relative a: a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi, ad esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER; c) autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa; d) autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata. 4. I comuni individuano il livello di servizio ottimale per il rispettivo territorio e concorrono, insieme alle ALER territorialmente competenti, alla individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla localizzazione degli interventi da proporre nei programmi attuativi dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla selezione degli operatori privati per la realizzazione degli interventi.