Art. 9 
 
                        Competenze dei comuni 
     (Art. 3, commi 48, 49, 50 e 51, legge regionale n. 1/2000) 
 
    1. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi seguenti nel
rispetto dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Regione. 
    2.  Nell'ambito  della  gestione  degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica sono conferite  ai  comuni  tutte  le  funzioni
amministrative  concernenti   l'assegnazione   degli   alloggi,   con
particolare riferimento a: 
      a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione; 
      b)   formazione   e   approvazione   delle   graduatorie    per
l'assegnazione degli alloggi da effettuare con le modalita' operative
previste dalle norme emanate ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera
m), e dell'art. 28, comma 3; 
      c) promozione della mobilita' degli assegnatari; 
      d) gestione delle riserve di alloggi,  della  decadenza,  della
revoca e della comminatoria di sanzioni  amministrative  in  tema  di
occupazione e detenzione senza titolo. 
    3. Spettano altresi' ai comuni le funzioni relative a: 
      a) accertamento  dei  requisiti  soggettivi  per  l'accesso  ai
finanziamenti di edilizia residenziale pubblica; 
      b) accertamento dei requisiti oggettivi  degli  interventi,  ad
esclusione di quello relativo agli interventi attuati dalle ALER; 
      c) autorizzazione alla cessione in  proprieta'  del  patrimonio
edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa; 
      d)  autorizzazione  alla  cessione  o   locazione,   anticipata
rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti  in  materia,  degli
alloggi di edilizia agevolata. 
    4. I comuni individuano il livello di servizio  ottimale  per  il
rispettivo   territorio   e    concorrono,    insieme    alle    ALER
territorialmente competenti, alla individuazione delle  tipologie  di
intervento atte a soddisfare i bisogni rilevati, alla  localizzazione
degli interventi da proporre nei programmi  attuativi  dei  programmi
regionali di edilizia residenziale pubblica ed alla  selezione  degli
operatori privati per la realizzazione degli interventi.