Art. 17 Efficacia differita 1. Gli articoli 15 e 16 acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 dicembre 2009 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 2009.