Art. 17 
 
                         Efficacia differita 
 
    1. Gli articoli 15  e  16  acquistano  efficacia  dalla  data  di
iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui  all'articolo
12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188  del
codice civile. 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
      Firenze, 29 dicembre 2009 
 
                               MARTINI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 29 dicembre 2009.