Art. 21 
 
                        Modifiche all'art. 42 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. L'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 42 (Aiuti agli investimenti). - 1. L'Assessorato  regionale
del  territorio  e  dell'ambiente  e'  autorizzato  ad  attivare,  in
attuazione  degli  obiettivi  specifici  3.2  e  7.1  del   Programma
operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo  regionale  per
il 2007-2013 (P0 FESR 2007-2013), approvato con  Decisione  C  (2007)
4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e  integrazioni,  al
fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa  a
sistema e la promozione delle aree ad alta naturalita' e  conservando
la  biodiversita'  in  un'ottica  di  sviluppo  economico  e  sociale
sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi  alle  condizioni  e
limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,
del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per  categoria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9  agosto
2008, serie L 214. 
    2.  L'Assessore  regionale  per  il   territorio   e   l'ambiente
stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalita'  e
procedure per la concessione delle agevolazioni,  inclusi  i  criteri
per l'individuazione  dei  soggetti,  delle  attivita',  delle  spese
ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la  misura  massima
del  finanziamento  con-cedibile,  le  modalita'  di  erogazione  dei
benefici in  una  o  piu'  delle  forme  indicate  dall'art.  189,  i
parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile
per  la  collocazione  in  graduatoria  e  ogni  altra   disposizione
necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di  quanto
previsto  nei  citati  obiettivi  specifici   3.2   e   7.1   e   nei
corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel
PO FESR 2007-2013 e nel  documento  "Requisiti  di  ammissibilita'  e
criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del  12
dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 
    3. L'Assessorato regionale del territorio  e  dell'ambiente,  per
assicurare la migliore definizione  delle  procedure,  attiva  con  i
soggetti  beneficiari  interventi  di  comunicazione   e   animazione
territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati
con le risorse relative all'assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. 
    4.Gli interventi di cui al  presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1  del
PO  FESR  2007-2013  e  sulle  risorse  finanziarie  del  Fondo  aree
sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge  27  dicembre
2002, n. 289.».