Art. 21 Modifiche all'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. L'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «Art. 42 (Aiuti agli investimenti). - 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e' autorizzato ad attivare, in attuazione degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (P0 FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalita' e conservando la biodiversita' in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214. 2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalita' e procedure per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attivita', delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento con-cedibile, le modalita' di erogazione dei benefici in una o piu' delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 3.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per assicurare la migliore definizione delle procedure, attiva con i soggetti beneficiari interventi di comunicazione e animazione territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati con le risorse relative all'assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. 4.Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».