Art. 22 Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana 1. Dopo l'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' inserito il seguente: «Art. 42-bis (Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana). - 1. Al fine di incentivare la nuova imprenditorialita', l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e' autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile, nei territori della Rete Ecologica Siciliana (RES), gli aiuti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, nell'ambito delle finalita' degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. 2. Possono essere concessi contributi, in una o piu' delle forme indicate dall'articolo 189, sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria. 3. Per il ciclo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».