Art. 10 Modifiche all'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passivita' onerose in agricoltura. 1. L'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e' sostituito dal seguente: «Art. 18 - Consolidamento passivita' onerose e interventi per la capitalizzazione - 1. Alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi, altresi', contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale. 2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto, le modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea. 5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione del!a Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonche' dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea. 6. Per le finalita' del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 5.000 migliaia di euro».