Art. 10 
Modifiche all'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,  in
  materia di consolidamento di passivita' onerose in agricoltura. 
    1. L'art. 18 della legge regionale  14  maggio  2009,  n.  6,  e'
sostituito dal seguente: «Art. 18 - Consolidamento passivita' onerose
e interventi per la  capitalizzazione  -  1.  Alle  imprese  agricole
singole e associate  possono  essere  concessi  contributi  in  conto
interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui  almeno
uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle  rate  delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o  in  corso  di
proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del  presente
articolo e con scadenza entro  il  30  giugno  2010;  possono  essere
concessi, altresi', contributi  in  conto  capitale  o  finanziamenti
agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale. 
    2.  L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura   e   le   foreste
stabilisce con proprio decreto, le modalita' e le  procedure  per  la
concessione delle agevolazioni di cui al comma  1,  ivi  compresa  la
misura massima delle agevolazioni stesse. 
    3. Gli aiuti di cui  al  comma  1  sono  concessi  nei  limiti  e
conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della
Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per
le imprese agricole di  produzione  primaria,  mentre  nei  limiti  e
conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese  attive
nel settore della trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
agricoli. 
    4. Per le imprese  attive  nel  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al  comma
1 sono concessi anche alle condizioni e  nei  limiti  previsti  nella
Comunicazione  della  Commissione  2009/C  16/01,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16
- Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche
ed integrazioni. Gli  aiuti  sono  concessi  conformemente  a  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 3 giugno 2009 e  successive  modifiche  e  integrazioni,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28
maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione
del medesimo, della  predetta  Comunicazione  e  della  decisione  di
autorizzazione della Commissione europea. 
    5. Per le imprese attive nel settore  della  produzione  primaria
dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui  al  comma  1  sono  concessi
anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione del!a
Commissione (2009/C261/02) che  modifica  il  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria  ed  economica  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive  modifiche
ed integrazioni. Gli  aiuti  sono  concessi  conformemente  a  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di
attuazione della suddetta  Comunicazione  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  nonche'  dagli  ulteriori  atti  di   attuazione   del
medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione  di
autorizzazione della Commissione europea. 
    6. Per  le  finalita'  del  presente  articolo,  il  fondo  unico
costituito  presso  l'Istituto  regionale   per   il   credito   alla
cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge  regionale  7
marzo 1997, n. 6 e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di
5.000 migliaia di euro».