Art. 9 Commissioni apistiche provinciali 1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla rispettiva Provincia. 2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di: a) un massimo di due esperti apistici; b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati all'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo; c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio; d) il Direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. 3. Le Commissioni durano in carica cinque anni. 4. Al fine di tutelare la sanita' degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri: a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio; b) tipologia ed entita' di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro. 5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.