Art. 9 
 
                  Commissioni apistiche provinciali 
 
    1. Presso gli organismi di cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono
istituite  le  Commissioni  apistiche  provinciali,  nominate   dalla
rispettiva Provincia. 
    2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente  dell'organismo,
competente per territorio, di cui all'articolo  3,  comma  2,  o  suo
delegato e sono composte di: 
      a) un massimo di due esperti apistici; 
      b) un massimo  di  due  apicoltori  stanziali  e  un  nomadista
indicati   all'assemblea  degli  apicoltori  aderenti   all'organismo
medesimo; 
      c)  un  veterinario  dipendente  dell'Azienda  per  i   servizi
sanitari competente per territorio; 
      d) il Direttore o  suo  sostituto  dell'area  territoriale  del
Friuli  Venezia  Giulia  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
delle Venezie. 
    3. Le Commissioni durano in carica cinque anni. 
    4. Al fine di tutelare la sanita' degli apiari  e  consentire  un
corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per  ogni
specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il  numero  massimo
di alveari  da  ammettere  nelle  singole  zone,  tenendo  conto  dei
seguenti criteri: 
      a)  consistenza  degli  alveari  e  dislocazione  degli  apiari
stanziali presenti nel territorio; 
      b) tipologia ed entita' di  essenze  nettarifere  presenti  nel
territorio e carico ottimale di alveari per ettaro. 
    5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di  cui
all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui
al comma 4.