Art. 19 
 
   Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante 
        «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica» 
 
    1. I commi 1 e 2  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  11
maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «1. Le persone residenti in  provincia  di  Bolzano  iscritte  al
Servizio sanitario provinciale, il cui  reddito  familiare  annuo  e'
inferiore al limite massimo fissato dalla Giunta  provinciale,  hanno
diritto ad  un  rimborso  delle  spese  per  prestazioni  protesi-che
dentarie e, limitatamente alle persone di eta' inferiore a  18  anni,
per apparecchi per ortodonzia.  Per  la  determinazione  del  reddito
familiare si applicano i criteri approvati dalla Giunta provinciale. 
    2. La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso  della
Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito
per singole prestazioni e puo' anche prevedere che  la  stessa  venga
commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di
cui al comma 1.».