Art. 19 Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante «Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica» 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «1. Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare annuo e' inferiore al limite massimo fissato dalla Giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesi-che dentarie e, limitatamente alle persone di eta' inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione del reddito familiare si applicano i criteri approvati dalla Giunta provinciale. 2. La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell'assistito per singole prestazioni e puo' anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1.».