Art. 14 Gestione finanziaria e registrazione degli atti 1. La gestione finanziaria compete al dirigente dell'istituzione. 2. Gli atti concernenti gli accertamenti di entrata, gli impegni di spesa o dai quali possono derivare futuri impegni di spesa sono sottoposti, prima della loro formale adozione e unitamente alla relativa documentazione, al responsabile amministrativo dell'istituzione per l'effettuazione delle verifiche di regolarita' contabile previste dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e delle connesse registrazioni contabili. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la registrazione dei provvedimenti previsti dal comma 2 non puo' aver luogo se il responsabile amministrativo dell'istituzione formula per iscritto osservazioni relative a vizi di regolarita' contabile o a vizi diversi da quelli di regolarita' contabile. 4. Qualora il dirigente dell'istituzione imponga per iscritto la registrazione del provvedimento, il responsabile amministrativo dell'istituzione e' tenuto ad eseguirla. 5. La documentazione e le osservazioni, previste dai commi 3 e 4, sono conservate in allegato al provvedimento e segnalate al revisore dei conti.