Art. 14 
 
           Gestione finanziaria e registrazione degli atti 
 
    1. La gestione finanziaria compete al dirigente dell'istituzione. 
    2. Gli atti concernenti gli accertamenti di entrata, gli  impegni
di spesa o dai quali possono derivare futuri impegni  di  spesa  sono
sottoposti, prima della  loro  formale  adozione  e  unitamente  alla
relativa    documentazione,    al     responsabile     amministrativo
dell'istituzione per l'effettuazione delle verifiche  di  regolarita'
contabile previste dall'articolo 15, comma 1,  lettere  a)  e  b),  e
delle connesse registrazioni contabili. 
    3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la registrazione  dei
provvedimenti previsti  dal  comma  2  non  puo'  aver  luogo  se  il
responsabile amministrativo  dell'istituzione  formula  per  iscritto
osservazioni relative a  vizi  di  regolarita'  contabile  o  a  vizi
diversi da quelli di regolarita' contabile. 
    4. Qualora il dirigente dell'istituzione imponga per iscritto  la
registrazione  del  provvedimento,  il  responsabile   amministrativo
dell'istituzione e' tenuto ad eseguirla. 
    5. La documentazione e le osservazioni, previste dai commi 3 e 4,
sono conservate in allegato al provvedimento e segnalate al  revisore
dei conti.