Art. 16 
 
                      Riscossione delle entrate 
 
    1. La riscossione delle  entrate  da  parte  dell'istituzione  e'
effettuata mediante ordinativi d'incasso, anche cumulativi,  a  firma
del dirigente dell'istituzione che puo' delegare con atto scritto  il
responsabile amministrativo dell'istituzione. 
    2. La Giunta provinciale puo' stabilire specifici criteri per  il
trasferimento sul  conto  corrente  bancario  dell'istituzione  delle
somme riscosse in contanti e di quelle  versate  sul  conto  corrente
postale.