Art. 16 Riscossione delle entrate 1. La riscossione delle entrate da parte dell'istituzione e' effettuata mediante ordinativi d'incasso, anche cumulativi, a firma del dirigente dell'istituzione che puo' delegare con atto scritto il responsabile amministrativo dell'istituzione. 2. La Giunta provinciale puo' stabilire specifici criteri per il trasferimento sul conto corrente bancario dell'istituzione delle somme riscosse in contanti e di quelle versate sul conto corrente postale.