Art. 17 Residui attivi 1. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui attivi e' disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo, previsto dall'articolo 30. 2. Entro il 31 marzo il dirigente dell'istituzione procede alla ricognizione dei residui attivi da riportare al nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli ritenuti inesigibili e cancellati di conseguenza dalle scritture contabili; per i crediti cancellati il dirigente dell'istituzione indica le motivazioni della loro eliminazione.