Art. 17 
 
                           Residui attivi 
 
    1. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui
attivi  e'  disposto  annualmente  in  sede  di  adozione  del  conto
consuntivo, previsto dall'articolo 30. 
    2. Entro il 31 marzo il dirigente dell'istituzione  procede  alla
ricognizione dei residui attivi  da  riportare  al  nuovo  esercizio,
distinguendo i crediti esigibili da  quelli  ritenuti  inesigibili  e
cancellati di conseguenza dalle scritture contabili;  per  i  crediti
cancellati il dirigente dell'istituzione indica le motivazioni  della
loro eliminazione.