Art. 18 
 
                      Liquidazione della spesa 
 
    1.  Alla  liquidazione  della   spesa   provvede   il   dirigente
dell'istituzione.  Il  responsabile  amministrativo  dell'istituzione
attesta  la  regolarita'  contabile  della  liquidazione,  ai   sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), vistando l'atto. 
    2. L'effettuazione della  liquidazione  non  puo'  comunque  aver
luogo qualora il responsabile amministrativo dell'istituzione  rilevi
osservazioni relative a vizi di regolarita' contabile; le stesse sono
comunicate per iscritto al dirigente dell'istituzione. 
    3. Nel caso di acquisto di beni  inventariabili,  successivamente
alla liquidazione, il  responsabile  amministrativo  dell'istituzione
effettua l'inventariazione.