Art. 18 Liquidazione della spesa 1. Alla liquidazione della spesa provvede il dirigente dell'istituzione. Il responsabile amministrativo dell'istituzione attesta la regolarita' contabile della liquidazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), vistando l'atto. 2. L'effettuazione della liquidazione non puo' comunque aver luogo qualora il responsabile amministrativo dell'istituzione rilevi osservazioni relative a vizi di regolarita' contabile; le stesse sono comunicate per iscritto al dirigente dell'istituzione. 3. Nel caso di acquisto di beni inventariabili, successivamente alla liquidazione, il responsabile amministrativo dell'istituzione effettua l'inventariazione.