Art. 19 
 
                        Pagamento delle spese 
 
    1.  Il  pagamento  delle  spese  da  parte  dell'istituzione   e'
effettuato mediante mandati di pagamento, individuali o collettivi, a
firma del dirigente  dell'istituzione  che  puo'  delegare  con  atto
scritto il responsabile amministrativo dell'istituzione. 
    2.  Ai  fini  dell'emissione  del  mandato   di   pagamento,   il
responsabile amministrativo dell'istituzione attesta  la  regolarita'
contabile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d).