Art. 19 Pagamento delle spese 1. Il pagamento delle spese da parte dell'istituzione e' effettuato mediante mandati di pagamento, individuali o collettivi, a firma del dirigente dell'istituzione che puo' delegare con atto scritto il responsabile amministrativo dell'istituzione. 2. Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, il responsabile amministrativo dell'istituzione attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d).