Art. 21 
 
              Modalita' di effettuazione dei pagamenti 
 
    1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo  23  per  le  spese
minute e dall'articolo 24 per l'utilizzo delle carte  di  credito,  i
pagamenti sono effettuati dal cassiere,  previsto  dall'articolo  27,
sulla base dei mandati di pagamento. 
    2. In luogo della  quietanza  del  creditore  sono  annotate  sul
titolo  di  pagamento,  o  allo  stesso  sono  allegate,   le   prove
dell'avvenuto   accreditamento   o   commutazione,   consistenti   in
dichiarazioni del cassiere, anche per via telematica  secondo  quando
disposto  dalla   convenzione   di   cassa,   recanti   gli   estremi
dell'operazione.