Art. 21 Modalita' di effettuazione dei pagamenti 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23 per le spese minute e dall'articolo 24 per l'utilizzo delle carte di credito, i pagamenti sono effettuati dal cassiere, previsto dall'articolo 27, sulla base dei mandati di pagamento. 2. In luogo della quietanza del creditore sono annotate sul titolo di pagamento, o allo stesso sono allegate, le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti in dichiarazioni del cassiere, anche per via telematica secondo quando disposto dalla convenzione di cassa, recanti gli estremi dell'operazione.