Art. 22 Riscontro dei pagamenti 1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile amministrativo dell'istituzione provvede al riscontro dei pagamenti disposti dall'istituzione e di quelli effettivamente effettuati dal cassiere previsto dall'articolo 27. 2. I mandati di pagamento non estinti sono restituiti dal cassiere all'istituzione entro i termini indicati dalla convenzione di cassa prevista dall'articolo 27 e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui sono stati emessi. L'istituzione introita i mandati non estinti nell'apposito capitolo delle partite di giro delle entrate e provvede all'emissione di nuovi titoli di spesa a carico del corrispondente capitolo delle partite di giro delle spese a favore dei creditori originari oppure a favore di un capitolo di entrata specificamente individuato.