Art. 22 
 
                       Riscontro dei pagamenti 
 
    1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile
amministrativo dell'istituzione provvede al riscontro  dei  pagamenti
disposti dall'istituzione e di quelli effettivamente  effettuati  dal
cassiere previsto dall'articolo 27. 
    2. I  mandati  di  pagamento  non  estinti  sono  restituiti  dal
cassiere all'istituzione entro i termini indicati  dalla  convenzione
di cassa prevista dall'articolo 27 e comunque non oltre il 31 gennaio
dell'anno  successivo  all'esercizio  in  cui  sono   stati   emessi.
L'istituzione introita i mandati non estinti  nell'apposito  capitolo
delle partite di giro delle entrate e provvede all'emissione di nuovi
titoli di spesa a carico del corrispondente capitolo delle partite di
giro delle spese a favore dei creditori originari oppure a favore  di
un capitolo di entrata specificamente individuato.