Art. 23 
 
                      Fondo per le spese minute 
 
    1. Per provvedere alle spese minute e'  costituito  un  fondo  di
cassa  messo   a   disposizione   del   responsabile   amministrativo
dell'istituzione  mediante  apposito  mandato  in  partite  di  giro.
L'ammontare del fondo e' stabilito dal consiglio dell'istituzione  in
sede di approvazione del bilancio e non puo' superare lo 0,50%  dello
stanziamento iniziale di parte corrente. 
    2.  In  relazione  all'esigenza   di   conservare   una   congrua
disponibilita' sul fondo rispetto alle  necessita',  il  responsabile
amministrativo dell'istituzione presenta periodicamente al  dirigente
dell'istituzione  il  rendiconto  delle  spese  effettuate  che  sono
rimborsate con mandati emessi a suo favore imputati  ai  capitoli  di
pertinenza.  Il  rendiconto  delle  spese  effettuate   deve   essere
presentato prima della chiusura dell'esercizio finanziario o in  caso
di cessazione dell'incarico del  responsabile  amministrativo  presso
l'istituzione,  e  deve   essere   corredato   dalla   documentazione
attestante le spese sostenute. 
    3. Il responsabile amministrativo dell'istituzione deve tenere un
apposito registro nel quale  contabilizza  cronologicamente  tutti  i
pagamenti eseguiti nonche' i reintegri del fondo. 
    4. La Giunta provinciale  puo'  stabilire  specifici  criteri  in
ordine alla tipologia ed all'ammontare del singolo atto di spesa  per
il quale puo' essere utilizzato il fondo previsto da questo articolo.