Art. 23 Fondo per le spese minute 1. Per provvedere alle spese minute e' costituito un fondo di cassa messo a disposizione del responsabile amministrativo dell'istituzione mediante apposito mandato in partite di giro. L'ammontare del fondo e' stabilito dal consiglio dell'istituzione in sede di approvazione del bilancio e non puo' superare lo 0,50% dello stanziamento iniziale di parte corrente. 2. In relazione all'esigenza di conservare una congrua disponibilita' sul fondo rispetto alle necessita', il responsabile amministrativo dell'istituzione presenta periodicamente al dirigente dell'istituzione il rendiconto delle spese effettuate che sono rimborsate con mandati emessi a suo favore imputati ai capitoli di pertinenza. Il rendiconto delle spese effettuate deve essere presentato prima della chiusura dell'esercizio finanziario o in caso di cessazione dell'incarico del responsabile amministrativo presso l'istituzione, e deve essere corredato dalla documentazione attestante le spese sostenute. 3. Il responsabile amministrativo dell'istituzione deve tenere un apposito registro nel quale contabilizza cronologicamente tutti i pagamenti eseguiti nonche' i reintegri del fondo. 4. La Giunta provinciale puo' stabilire specifici criteri in ordine alla tipologia ed all'ammontare del singolo atto di spesa per il quale puo' essere utilizzato il fondo previsto da questo articolo.