Art. 24 
 
                          Carta di credito 
 
    1. L'eventuale adozione e le modalita' di utilizzo della carta di
credito sono stabilite dal dirigente  dell'istituzione  nel  rispetto
dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 
    2. La provvista sulla carta di credito avviene mediante  apposito
mandato in partite di giro. In relazione all'esigenza  di  conservare
una disponibilita' sulla carta di  credito,  le  spese  effettuate  e
rendicontate sono rimborsate periodicamente con mandati  imputati  ai
capitoli di pertinenza. Il reintegro  della  carta  di  credito  deve
comunque  avvenire  prima  della  chiusura   dell'esercizio,   previa
rendicontazione di tutte le spese effettuate.