Art. 24 Carta di credito 1. L'eventuale adozione e le modalita' di utilizzo della carta di credito sono stabilite dal dirigente dell'istituzione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 2. La provvista sulla carta di credito avviene mediante apposito mandato in partite di giro. In relazione all'esigenza di conservare una disponibilita' sulla carta di credito, le spese effettuate e rendicontate sono rimborsate periodicamente con mandati imputati ai capitoli di pertinenza. Il reintegro della carta di credito deve comunque avvenire prima della chiusura dell'esercizio, previa rendicontazione di tutte le spese effettuate.