Art. 25 Spese di rappresentanza 1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle eseguite dall'istituzione in relazione all'esigenza, in rapporto ai propri fini istituzionali, di un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad essa estranei. 2. L'assunzione a carico del bilancio dell'istituzione delle spese di rappresentanza e' disposta con determinazione del dirigente dell'istituzione. 3. La Giunta provinciale stabilisce specifici criteri in ordine alla tipologia ed all'ammontare massimo, sia unitario che complessivo, delle spese di rappresentanza, nonche' alle modalita' di gestione delle stesse.