Art. 25 
 
                       Spese di rappresentanza 
 
    1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza  quelle  eseguite
dall'istituzione in relazione all'esigenza,  in  rapporto  ai  propri
fini  istituzionali,  di  un'adeguata  proiezione  all'esterno  della
propria immagine e di intrattenere relazioni  con  soggetti  ad  essa
estranei. 
    2. L'assunzione a  carico  del  bilancio  dell'istituzione  delle
spese di rappresentanza e' disposta con determinazione del  dirigente
dell'istituzione. 
    3. La Giunta provinciale stabilisce specifici criteri  in  ordine
alla  tipologia  ed   all'ammontare   massimo,   sia   unitario   che
complessivo, delle spese di rappresentanza, nonche' alle modalita' di
gestione delle stesse.