Art. 26 
 
                           Residui passivi 
 
    1. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui
passivi e'  disposto  annualmente  in  sede  di  adozione  del  conto
consuntivo, previsto dall'articolo 30. 
    2. Entro il 31 marzo il dirigente dell'istituzione  procede  alla
ricognizione dei residui passivi  da  riportare  al  nuovo  esercizio
definendone l'ammontare per ciascun capitolo di spesa  del  documento
tecnico distinto  per  esercizio  di  provenienza;  con  il  medesimo
provvedimento  il  dirigente  dell'istituzione,   specificandone   le
motivazioni, individua i residui  passivi  a  fronte  dei  quali  non
sussistono  obbligazioni   giuridiche   a   carico   dell'istituzione
procedendo, ove non gia' rilevato, alla relativa  eliminazione  degli
stessi.