Art. 26 Residui passivi 1. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui passivi e' disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo, previsto dall'articolo 30. 2. Entro il 31 marzo il dirigente dell'istituzione procede alla ricognizione dei residui passivi da riportare al nuovo esercizio definendone l'ammontare per ciascun capitolo di spesa del documento tecnico distinto per esercizio di provenienza; con il medesimo provvedimento il dirigente dell'istituzione, specificandone le motivazioni, individua i residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'istituzione procedendo, ove non gia' rilevato, alla relativa eliminazione degli stessi.