Art. 13 Istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento 1. E' istituito il fondo regionale per l'indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo. 2. Il Fondo e' destinato all'indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d'acqua qualora necessario per la tutela dell'incolumita' di persone, cose e infrastrutture. 3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree gia' asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi il vincolo di servitu' di allagamento ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente». 4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0102 «Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo» del bilancio di previsione 2012.