Art. 13 

				 
  Istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento 

 
    1. E' istituito il fondo regionale per l'indennizzo dei danni  da
allagamento, di seguito denominato Fondo. 
    2. Il Fondo e' destinato all'indennizzo  dei  danni  cagionati  a
seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai  fini
della laminazione di piene di corsi d'acqua qualora necessario per la
tutela dell'incolumita' di persone, cose e infrastrutture. 
    3.  Non  sono  riconosciuti  i  danni  provocati  in  aree   gia'
asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e
sulle quali gravi il vincolo di  servitu'  di  allagamento  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 «Disposizioni
di riordino  e  semplificazione  normativa  -  collegato  alla  legge
finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo,  lavori  pubblici  e
ambiente». 
    4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta decorsi i quali  si  prescinde  dal  parere,  determina  le
modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo ed  i
criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario. 
    5. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  quantificati  in
euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, si fa  fronte  con  le  risorse
allocate nell'UPB U0102  «Studi,  monitoraggio  e  controllo  per  la
difesa del suolo» del bilancio di previsione 2012.