Art. 15 

				 
Competenza sanzionatoria per le false  autocertificazioni  reddituali
rese  al  fine  di  ottenere  l'esenzione  dalla  partecipazione  dei
                   cittadini alla spesa sanitaria 

 
    1. L'applicazione delle  sanzioni  amministrative  per  le  false
autocertificazioni reddituali rese al fine  di  ottenere  l'esenzione
dalla partecipazione dei cittadini alla spesa  sanitaria,  cosiddetto
ticket sanitario, spetta all'azienda  unita'  locale  socio-sanitaria
(ULSS) competente per territorio secondo la procedura stabilita dalla
legge 24 novembre 1981,  n.  689  «Modifiche  al  sistema  penale»  e
successive modificazioni. 
    2. L'azienda ULSS competente per territorio e' quella  del  luogo
in cui e' stata commessa la violazione. 
    3. I proventi delle sanzioni amministrative di  cui  al  comma  1
spettano all'azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la
sanzione. 
    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in  vigore
della presente legge.