Art. 15 Competenza sanzionatoria per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative per le false autocertificazioni reddituali rese al fine di ottenere l'esenzione dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, cosiddetto ticket sanitario, spetta all'azienda unita' locale socio-sanitaria (ULSS) competente per territorio secondo la procedura stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni. 2. L'azienda ULSS competente per territorio e' quella del luogo in cui e' stata commessa la violazione. 3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano all'azienda ULSS territorialmente competente ad applicare la sanzione. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.