Art. 16 Modifica dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005» 1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, e' sostituito dal seguente comma: «1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 275, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», l'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti ad un nucleo familiare individuato secondo le modalita' definite con il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del Ministro della sanita' «Modalita' di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa», avente un reddito complessivo, ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente, non superiore alle soglie indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, definite per numero e tipologia di componenti. La tabella A puo' essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.». 2. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 e' integrata dalla seguente tabella A: Tabella A - (art. 19) --------------------------------------------------------------------- | | Reddito complessivo Numero | Tipologia | nucleo familiare componenti | nucleo familiare | ai fini IRPF soglia | | di eseguzione in euro -----------|----------------------------------|---------------------- 1 | 1 componente | euro | 8.000,00 -----------|----------------------------------|------|--------------- | 1 coniuge e 1 familiare a carico | euro | 8.750,00 2 |----------------------------------|------|--------------- | 2 coniugi | euro | 12.000,00 -----------|----------------------------------|------|--------------- | 1 coniuge e 2 familiari a carico | euro | 9.500,00 3 |----------------------------------|------|--------------- | 2 coniugi e 1 familiare a carico | euro | 12.750,00 -----------|----------------------------------|------|--------------- | 1 coniuge e 3 familiari a carico | euro | 10.250,00 4 |----------------------------------|------|--------------- | 2 coniugi e 2 familiari a carico | euro | 13.500,00 -----------|----------------------------------|------|--------------- | 1 coniuge e almeno 4 familiari | | | a carico | euro | 10.250,00 > 4 |----------------------------------|------|--------------- | 2 coniugi e almeno 3 familiari | | | a carico | euro | 14.250,00 --------------------------------------------------------------------- 3. Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza.