Art. 16 

				 
Modifica dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio  2005,  n.  9
         «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005» 

 
    1. Il comma 1 dell'art. 19  della  legge  regionale  25  febbraio
2005, n. 9, e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. In applicazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.  1,
comma  275,  lettera  b),  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006)», l'esenzione  per  reddito  dal
pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti
ad un nucleo familiare individuato secondo le modalita' definite  con
il decreto ministeriale 22 gennaio 1993 del  Ministro  della  sanita'
«Modalita' di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza
sanitaria in regime di partecipazione alla spesa», avente un  reddito
complessivo,  ai  fini  IRPEF,  riferito  all'anno  precedente,   non
superiore  alle  soglie  indicate  nella  tabella  A,  allegata  alla
presente legge, definite per numero e  tipologia  di  componenti.  La
tabella A puo'  essere  modificata  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare.». 
    2. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 e'  integrata  dalla
seguente tabella A: 

 
                        Tabella A - (art. 19) 
    

---------------------------------------------------------------------
           |                                  |  Reddito complessivo
  Numero   |            Tipologia             |   nucleo familiare
componenti |         nucleo familiare         | ai fini IRPF soglia
           |                                  | di eseguzione in euro
-----------|----------------------------------|----------------------
     1     | 1 componente                     | euro |    8.000,00
-----------|----------------------------------|------|---------------
           | 1 coniuge e 1 familiare a carico | euro |    8.750,00
     2     |----------------------------------|------|---------------
           | 2 coniugi                        | euro |   12.000,00
-----------|----------------------------------|------|---------------
           | 1 coniuge e 2 familiari a carico | euro |    9.500,00
     3     |----------------------------------|------|---------------
           | 2 coniugi e 1 familiare a carico | euro |   12.750,00
-----------|----------------------------------|------|---------------
           | 1 coniuge e 3 familiari a carico | euro |   10.250,00
     4     |----------------------------------|------|---------------
           | 2 coniugi e 2 familiari a carico | euro |   13.500,00
-----------|----------------------------------|------|---------------
           | 1 coniuge e almeno 4 familiari   |      |
           |   a carico                       | euro |   10.250,00
    > 4    |----------------------------------|------|---------------
           | 2 coniugi e almeno 3 familiari   |      |
           |   a carico                       | euro |   14.250,00
---------------------------------------------------------------------

    

 
    3. Le attestazioni  di  esenzione  dalla  compartecipazione  alla
spesa farmaceutica vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge rimangono valide fino alla scadenza.