Art. 19 Modifica dell'art. 33 «Criteri di accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti» della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004». 1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa.». 2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli erogatori dei servizi di cui al comma 1 uniformano i propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1. 3. Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte mediante le dotazioni gia' iscritte nell'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.