Art. 19 

				 
Modifica dell'art. 33 «Criteri di accesso per gli interventi  rivolti
  alle persone non autosufficienti» della legge regionale 30  gennaio
  2004, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004». 

				 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 30  gennaio
2004, n. 1 e' inserito il seguente comma: 
    «4-bis.  Le  strutture  residenziali   accreditate   gestite   da
istituzioni pubbliche o private che  erogano  i  servizi  di  cui  al
presente  articolo  non  possono  richiedere  il  versamento  di  una
cauzione  ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni   erogate   dalla
struttura stessa.». 
    2. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, gli erogatori dei servizi di  cui  al  comma  1  uniformano  i
propri regolamenti a quanto stabilito dal medesimo comma 1. 
    3. Agli oneri derivanti dalla  previsione  di  cui  al  comma  1,
quantificati in euro 5.000,00 per  l'esercizio  2012,  si  fa  fronte
mediante le dotazioni gia' iscritte nell'UPB U0152 «Servizi a  favore
delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione
2012.