Art. 20 

				 
                       Edilizia convenzionata 

 
    1. Gli operatori pubblici  e  privati  che  realizzano  programmi
costruttivi o di recupero con il concorso di  finanziamenti  pubblici
di  edilizia   agevolata   destinati   alla   locazione   permanente,
nell'ambito  del  programma  regionale  per  l'edilizia  residenziale
pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31
luglio  2002,  n.  74  e  del  programma  sperimentale  di   edilizia
residenziale denominato «20.000 abitazioni  in  affitto»  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
2001 «Programma  sperimentale  di  edilizia  residenziale  denominato
"20.000 abitazioni in affitto"», siti nei  comuni  definiti  ad  alta
tensione abitativa i  cui  alloggi  sono  da  locare  a  soggetti  in
possesso dei requisiti  previsti,  conformemente  a  quanto  previsto
dall'art. 2,  comma  285,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)»,  relativo  alle  residenze  di
interesse generale destinate alla locazione,  possono  chiedere  alla
Regione di limitare  il  vincolo  di  locazione  ad  un  periodo  non
inferiore a venticinque anni. 
    2. La Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente  legge,  individua  le  modalita'  di  rilascio
dell'autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al  comma  1,
sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione  di
una somma pari ad un valore intermedio tra l'indice  nazionale  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie rispetto all'indice  del  costo
di costruzione di un fabbricato  residenziale,  valore  comunque  non
inferiore al 2,50 per cento del contributo  erogato  nell'ambito  dei
programmi del comma 1.  Tale  somma  e'  maggiorata  degli  interessi
legali calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge
fino alla data di effettivo pagamento. 
    3. La Giunta regionale individua le modalita'  di  reinvestimento
delle somme di cui al comma 2, finalizzate  ad  interventi  destinati
alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431 «Disciplina delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo». 
    4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  quantificati  in
euro  500.000,00  per  l'esercizio  2012,  allocati  nell'UPB   U0080
«Interventi  per  programmi  di  edilizia  abitativa  pubblica»   del
bilancio di previsione 2012, si fa fronte con  le  nuove  entrate  di
pari importo introitate nell'UPB E0053 «Altri  recuperi  e  rimborsi»
del bilancio di previsione 2012.