Art. 20 Edilizia convenzionata 1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto"», siti nei comuni definiti ad alta tensione abitativa i cui alloggi sono da locare a soggetti in possesso dei requisiti previsti, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», relativo alle residenze di interesse generale destinate alla locazione, possono chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a venticinque anni. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalita' di rilascio dell'autorizzazione alla limitazione del vincolo di cui al comma 1, sulla base del parametro della parziale restituzione alla Regione di una somma pari ad un valore intermedio tra l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie rispetto all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, valore comunque non inferiore al 2,50 per cento del contributo erogato nell'ambito dei programmi del comma 1. Tale somma e' maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di effettivo pagamento. 3. La Giunta regionale individua le modalita' di reinvestimento delle somme di cui al comma 2, finalizzate ad interventi destinati alla locazione a canone concertato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo». 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2012, allocati nell'UPB U0080 «Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le nuove entrate di pari importo introitate nell'UPB E0053 «Altri recuperi e rimborsi» del bilancio di previsione 2012.