Art. 21 

				 
Contributi  a  fondo  perduto  in  conto  abbattimento  del  capitale
mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere  in  proprieta'  a
                        prezzo convenzionato 

 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi  alle
imprese  di  costruzione  e  loro  consorzi,  alle   cooperative   di
abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni  ONLUS  statutariamente
dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione  di
alloggi da cedere in proprieta' a  prezzo  convenzionato  nell'ambito
del  programma  regionale  per   l'edilizia   residenziale   pubblica
2007-2009 approvato con  provvedimento  del  Consiglio  regionale  28
ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in
conto abbattimento del capitale mutuato. 
    2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1  le  operazioni  di
mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono
gia' concluse con l'erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso. 
    3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le  modalita'
operative e le procedure di erogazione dei contributi,  nel  rispetto
delle finalita' previste nel comma 1. 
    4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del  presente  articolo
si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB U0080 «Interventi  per
programmi  di  edilizia  abitativa  pubblica»  e  U0211   «Interventi
indistinti di edilizia speciale pubblica» del bilancio di  previsione
2012.