Art. 21 Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprieta' a prezzo convenzionato 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprieta' a prezzo convenzionato nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, sono convertiti in contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato. 2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le operazioni di mutuo che alla data di entrata in vigore della presente legge si sono gia' concluse con l'erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso. 3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalita' operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalita' previste nel comma 1. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle UPB U0080 «Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica» e U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica» del bilancio di previsione 2012.