Art. 22 

				 
Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina  per
  l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica». 

				 
    1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10,  e'
aggiunto il seguente articolo: 
    «Art.  11-bis  (Sostegno  all'assegnazione  di  alloggi  a   fini
sociali). - 1. Fatte salve le disposizioni di  cui  all'art.  11,  il
Consiglio comunale puo' riservare fino al due per cento degli alloggi
da assegnare annualmente  con  proprio  provvedimento,  in  uso  alle
aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai  servizi  sociali
dei comuni, a favore di categorie di soggetti interessati da progetti
socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra  comuni,
ATER  competenti  per  territorio,  aziende   ULSS   competenti   per
territorio e soggetti operanti nel settore del  privato  sociale  con
specifica e  documentata  esperienza  che  si  impegnano  a  prestare
servizio di sostegno aggiuntivo di formazione  e  di  accompagnamento
sociale.». 
    2. Agli  oneri  conseguenti  alla  promozione  ed  all'attuazione
dell'accordo di programma di cui al comma  1,  quantificati  in  euro
10.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si  fa  fronte  con  le
risorse  allocate  nell'UPB  U0148  «Servizi  ed  interventi  per  lo
sviluppo sociale della  famiglia»  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014.