Art. 22 Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». 1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 11-bis (Sostegno all'assegnazione di alloggi a fini sociali). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, il Consiglio comunale puo' riservare fino al due per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento, in uso alle aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai servizi sociali dei comuni, a favore di categorie di soggetti interessati da progetti socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra comuni, ATER competenti per territorio, aziende ULSS competenti per territorio e soggetti operanti nel settore del privato sociale con specifica e documentata esperienza che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.». 2. Agli oneri conseguenti alla promozione ed all'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0148 «Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia» del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014.