Art. 23 

				 
Iniziative in favore delle imprese  del  comparto  dell'imprenditoria
  femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio  2000,  n.  1
  «Interventi per la promozione di nuove  imprese  e  di  innovazione
  dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni. 

				 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale  20  gennaio
2000, n. 1 e' aggiunto il seguente comma: 
    «4-bis.  La  Regione   interviene   inoltre   per   favorire   le
aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione  femminile,  con
le modalita' attuative stabilite dalla Giunta regionale.». 
    2. Dopo la lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale 20 gennaio 2000, n.  1  e  successive  modificazioni,  sono
aggiunte le seguenti lettere: 
    «c-bis) in conto interessi; 
    c-ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili; 
    c-quater)  fondi  di  garanzia  ed  altre  forme  agevolate   che
prevedano il coinvolgimento  del  settore  creditizio  e  finanziario
privato; 
    c-quinquies) altre forme di  intervento  individuate  e  definite
dalla Giunta regionale.». 
    3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale  20  gennaio
2000, n. 1 e successive modificazioni e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Le forme agevolative di cui al comma 1  sono  concesse  e
sono  fra  loro  cumulabili  nei  limiti   previsti   dalla   vigente
normativa.». 
    4. L'art. 4 della legge  regionale  20  gennaio  2000,  n.  1  e'
abrogato. 
    5. Al fine di proseguire gli  interventi  agevolativi  in  favore
dell'imprenditoria  femminile,  le  disponibilita'   sui   fondi   di
rotazione istituiti ai sensi dell'art. 23  della  legge  regionale  9
febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento  e  di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)»  e  dell'art.  21
della legge regionale  17  gennaio  2002,  n.  2  «Legge  finanziaria
regionale  per  l'esercizio  2002»  sono   introitati,   in   maniera
proporzionale alle singole disponibilita', nel bilancio regionale. 
    6. Le entrate di cui al comma 5, quantificate in complessivi euro
3.000.000,00 per  esercizio  2012,  sono  introitate  nell'UPB  E0050
«Recuperi su fondi di rotazione» del bilancio di  previsione  2012  e
sono destinate al finanziamento  di  interventi  di  cui  alla  legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 1  «Interventi  per  la  promozione  di
nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria  femminile»  -  UPB
U0205 «Interventi  strutturali  a  sostegno  dell'imprenditoria»  del
bilancio di previsione 2012. 
    7.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, stabilisce le modalita'  operative  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo. Sono comunque  fatte  salve
le domande di agevolazione presentate successivamente al 1°  novembre
2011 e non istruite dalla societa' per azioni Veneto Sviluppo  S.p.A.
per mancanza di fondi.