Art. 23 Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'imprenditoria femminile e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese a prevalente partecipazione femminile, con le modalita' attuative stabilite dalla Giunta regionale.». 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere: «c-bis) in conto interessi; c-ter) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili; c-quater) fondi di garanzia ed altre forme agevolate che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato; c-quinquies) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni e' inserito il seguente comma: «1-bis. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono concesse e sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.». 4. L'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e' abrogato. 5. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell'imprenditoria femminile, le disponibilita' sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)» e dell'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002» sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilita', nel bilancio regionale. 6. Le entrate di cui al comma 5, quantificate in complessivi euro 3.000.000,00 per esercizio 2012, sono introitate nell'UPB E0050 «Recuperi su fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» - UPB U0205 «Interventi strutturali a sostegno dell'imprenditoria» del bilancio di previsione 2012. 7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalita' operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Sono comunque fatte salve le domande di agevolazione presentate successivamente al 1° novembre 2011 e non istruite dalla societa' per azioni Veneto Sviluppo S.p.A. per mancanza di fondi.