Art. 24 

				 
Iniziative a favore delle imprese giovanili e  modifiche  alla  legge
  regionale 24 dicembre 1999, n.  57  «Interventi  regionali  per  lo
  sviluppo  dell'imprenditoria   giovanile   veneta»   e   successive
  modificazioni. 

				 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 24  dicembre
1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo  dell'imprenditoria
giovanile veneta» e successive modificazioni e' aggiunto il  seguente
comma: 
    «3-bis.  La  Regione   interviene   inoltre   per   favorire   le
aggregazioni  fra  imprese  giovanili,  con  le  modalita'  attuative
stabilite dalla Giunta regionale.». 
    2. L'art. 3 della legge regionale  24  dicembre  1999,  n.  57  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente articolo: 
    «Art. 3 (Tipologia degli interventi). - 1. Le agevolazioni di cui
all'art. 1 consistono in: 
      a) contributi in conto capitale; 
      b)  finanziamenti  a  tasso  di  interesse  agevolato   tramite
apposito fondo di rotazione istituito presso la societa'  per  azioni
Veneto Sviluppo SpA; 
      c) contributi in conto interessi; 
      d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili; 
      e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative  che  prevedano
il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato; 
      f) altre forme  di  intervento  individuate  e  definite  dalla
Giunta regionale. 
    2. Le  forme  agevolative  di  cui  al  comma  1  sono  fra  loro
cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.». 
    3. L'art. 4 della legge regionale  24  dicembre  1999,  n.  57  e
successive modificazioni e' abrogato. 
    4. Al fine di proseguire gli  interventi  agevolativi  in  favore
dell'imprenditoria  giovanile,  le  disponibilita'   sui   fondi   di
rotazione istituiti ai sensi dell'art. 23  della  legge  regionale  9
febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento  e  di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)»  e  dell'art.  21
della legge regionale  17  gennaio  2002,  n.  2  «Legge  finanziaria
regionale  per  l'esercizio  2002»  sono   introitati,   in   maniera
proporzionale alle singole disponibilita', nel bilancio regionale. 
    5. Le entrate di cui al comma 4, quantificate in complessivi euro
1.000.000,00 per l'esercizio 2012,  sono  introitate  nell'UPB  E0050
«Recuperi sui fondi di rotazione» del bilancio di previsione  2012  e
sono destinate al finanziamento  di  interventi  di  cui  alla  legge
regionale 24 dicembre  1999,  n.  57  «Interventi  regionali  per  lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» - UPB U0205 «Interventi
strutturali a sostegno dell'imprenditoria» del bilancio di previsione
2012. 
    6.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, stabilisce le modalita'  operative  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo.