Art. 24 Iniziative a favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalita' attuative stabilite dalla Giunta regionale.». 2. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 3 (Tipologia degli interventi). - 1. Le agevolazioni di cui all'art. 1 consistono in: a) contributi in conto capitale; b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso la societa' per azioni Veneto Sviluppo SpA; c) contributi in conto interessi; d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili; e) fondi di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato; f) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale. 2. Le forme agevolative di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili nei limiti previsti dalla vigente normativa.». 3. L'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 e successive modificazioni e' abrogato. 4. Al fine di proseguire gli interventi agevolativi in favore dell'imprenditoria giovanile, le disponibilita' sui fondi di rotazione istituiti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» e dell'art. 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002» sono introitati, in maniera proporzionale alle singole disponibilita', nel bilancio regionale. 5. Le entrate di cui al comma 4, quantificate in complessivi euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2012, sono introitate nell'UPB E0050 «Recuperi sui fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012 e sono destinate al finanziamento di interventi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» - UPB U0205 «Interventi strutturali a sostegno dell'imprenditoria» del bilancio di previsione 2012. 6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le modalita' operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.