Art. 26 Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione 1. Nell'ambito delle finalita' perseguite dalla Regione nel sostegno alla ricerca scientifica, allo sviluppo economico e all'innovazione del sistema produttivo veneto, in conformita' all'art. 17, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 «Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale», la Giunta regionale e' autorizzata a costituire un fondo di rotazione, di seguito denominato Fondo, per la concessione di finanziamenti agevolati per progetti nell'area della ricerca e dell'innovazione, gestito da un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica. 2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo le piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla disciplina comunitaria, per progetti di ricerca e innovazione. 3. La Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, i criteri di utilizzo e le modalita' di funzionamento del Fondo in relazione alle tipologie di intervento ed in aderenza alle previsioni del vigente Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'art. 11 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9. 4. Costituiscono dotazione del Fondo le risorse non utilizzate ed i rientri da riscuotere sui finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, compresi gli interessi sulle giacenze presso la societa' per azioni Veneto Sviluppo S.p.A., al netto degli oneri di commissione, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10. 5. Agli oneri di cui al presente articolo, allocati all'UPB U0230 «Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo» del bilancio di previsione 2012, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4, introitate nell'UPB E0050 «Recuperi su fondi di rotazione» del bilancio di previsione 2012.