Art. 27 

				 
Modifica dell'art. 9 della legge regionale  9  ottobre  2009,  n.  25
  «Interventi regionali per il sistema del cinema e  dell'audiovisivo
  e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto». 

				 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge  regionale  9  ottobre
2009, n. 25 e' inserito il seguente comma: 
    «2-bis. La Giunta regionale puo' disporre interventi  a  sostegno
di soggetti  pubblici  e  privati  per  azioni  di  ammodernamento  e
adeguamento tecnologico delle sale  cinematografiche  del  Veneto.  A
questo fine la Giunta regionale e' autorizzata a predisporre un bando
annuale  per   il   sostegno   alla   digitalizzazione   delle   sale
cinematografiche  in  favore  di   soggetti   pubblici   e   privati,
proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che
si impegnano a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile  oggetto
dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a
cinque anni.». 
    2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
quantificati in euro 300.000,00 per  ciascuno  degli  esercizi  2012,
2013 e 2014 si fa  fronte  con  le  risorse  allocate  all'UPB  U0171
«Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» del bilancio  di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.