Art. 27 Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 «Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto». 1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La Giunta regionale puo' disporre interventi a sostegno di soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la Giunta regionale e' autorizzata a predisporre un bando annuale per il sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni.». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate all'UPB U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.