Art. 32 

				 
Modifiche della legge  regionale  16  febbraio  2010,  n.  11  «Legge
finanziaria   regionale   per   l'esercizio   2010»   e    successive
                            modificazioni 

 
    1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge  regionale  16  febbraio
2010, n. 11  prima  delle  parole:  «Acquisizione  di  partecipazioni
possedute  da  soggetti   privati»   sono   inserite   le   seguenti:
«Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto  in
societa' regionali ed». 
    2. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 2010,
n. 11 dopo le parole: «e' autorizzata» sono inserite le seguenti:  «a
conferire in societa' regionali partecipazioni  al  capitale  sociale
detenute dalla Regione del Veneto in altre societa',». 
    3. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 16 febbraio
2010, n. 11 e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo,
produttivo e commerciale, esclusi gli impianti  di  carburanti  posti
lungo  la  rete  viaria  gestita  dalla  Societa'  a   partecipazione
regionale Veneto Strade S.p.a., il pagamento dei relativi canoni, per
il periodo dal 2003 al 2009, e' consentito  anche  con  modalita'  di
erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e
sanzioni.».