Art. 32 Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010» e successive modificazioni 1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 prima delle parole: «Acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti privati» sono inserite le seguenti: «Conferimento di partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in societa' regionali ed». 2. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 dopo le parole: «e' autorizzata» sono inserite le seguenti: «a conferire in societa' regionali partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre societa',». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e commerciale, esclusi gli impianti di carburanti posti lungo la rete viaria gestita dalla Societa' a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.a., il pagamento dei relativi canoni, per il periodo dal 2003 al 2009, e' consentito anche con modalita' di erogazione rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni.».